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Lo statuto:  

 

Articolo 1.

Denominazione e sede

È costituita l’Associazione studentesca universitaria di studi archeologici denominata

“Associazione Universitaria Bolognese di Archeologia (AUBA)”, con sede legale in Bologna, via dell’Indipendenza 5.

 

Articolo 2.

Scopo

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue finalità di carattere culturale.

1 - Valorizzazione della figura professionale dell’Archeologo e dell’Operatore in Beni Culturali;

2 - Contribuire alla formazione scientifica e culturale degli studenti dell’Università in materia di Archeologia e Beni Culturali, tramite l’organizzazione di manifestazioni, quali seminari, convegni, attività pratiche, attività di ricerca archeologica, ecc.;

3 – Promuovere l’incontro fra studenti, docenti e Dipartimenti a livello informativo, formativo e operativo;

4 – Pubblicazione, diffusione e scambio di dati, materiali e notizie rientranti negli interessi dell’Associazione;

5 – Promuovere il dialogo e la cooperazione con associazioni ed organizzazioni i cui scopi e il cui operato siano in sintonia con gli scopi dell’Associazione, ivi comprese le associazioni di volontariato;

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

Articolo 3.

Soci

Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall’art. 4.

Gli associati si dividono in soci ordinari e soci onorari.

Soci ordinari sono studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Soci onorari sono i già laureati al secondo livello della suddetta Università che desiderino rimanere nell’Associazione e che ne facciano apposita richiesta, docenti universitari, funzionari pubblici e professionisti nell’ambito dei Beni Culturali.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare deroghe ai requisiti sopra indicati di cui devono essere in possesso i soci.

L’adesione e la qualità di associato viene accettata, modificata dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari  hanno diritto di voto e godono dell’elettorato attivo e passivo; possono, inoltre, versare come quota associativa annuale un contributo volontario e facoltativo. Le quote versate dai soci sono irripetibili.

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, la cui accettazione è ritenuta implicita all’atto della richiesta di ammissione e al rispetto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

 

Articolo 4.

Domanda di ammissione

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto.

Sull’ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta.

Articolo 5.

Diritti e doveri degli associati

L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati ordinari il diritto di voto nell’Assemblea dei soci.

Ai soci  ordinari è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione; i soci onorari non hanno diritto di voto e non godono dell’elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari e i soci onorari hanno il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall’Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

 

Articolo 6.

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- il di cui all’art. 3, salvo deroghe del Consiglio Direttivo;

- ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente .

- per gravi motivi deliberata dall’Assemblea dei Soci .

Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell’associazione stessa. L’espulsione di un Socio si ha per attività contraria alle finalità dell’Associazione che arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione o che fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. In caso di espulsione è concessa la riammissione trascorsi dodici mesi, se viene approvata dall’Assemblea con delibera eccezionale.

 

Articolo 7.

Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a)L’Assemblea dei Soci;

b)Il Presidente;

c)Il Consiglio Direttivo;

d)Il Vice Presidente;

e)Il segretario;

f)Il tesoriere;

  • I consiglieri (da uno a tre).

 

Articolo 8.

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto al voto.

Essa è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all’anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci ordinari, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta, mediante comunicazione scritta o telefonica oppure mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede, almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Il Presidente può far allontanare dall’Assemblea chi cerchi di intralciare con qualunque mezzo il buon andamento delle attività intraprese e dell’Assemblea stessa.

 

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-Elegge i membri non permanenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;

-approva il bilancio preventivo e consuntivo;

-delibera sull’espulsione di Soci;

-delibera sulla riammissione di un Socio espulso;

-delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

 

L’Assemblea straordinaria dei Soci decide con delibere in merito ai seguenti punti:

-sulle modifiche dello Statuto;

-l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Le delibere eccezionali vengono approvate in prima e seconda convocazione con la votazione di almeno due terzi dei soci ordinari; in terza convocazione la votazione sarà valida con maggioranza semplice dei partecipanti all’Assemblea. La seconda e la terza convocazione saranno tenute ad almeno quindici giorni l’una dall’altra. Data l’eccezionalità dei provvedimenti, non sono ammesse deleghe.

 

           

Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali.

 

Articolo 9.

Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i soci ordinari regolarmente iscritti alla Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna; dura in carica un anno ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l’Assemblea generale dei Soci e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

-assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea;

-esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l’associazione in giudizio e presso terzi;

-controllare la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea;

-conservare gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell’Associazione;

-amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea.

 

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri che siano Soci ordinari, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea  fra i propri componenti con carica di durata annuale. Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere studenti regolarmente iscritti ad una delle lauree magistrali dell’Università di Bologna.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri.

 

La convocazione è resa nota a mezzo lettera inviata ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l’ora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

 

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

-predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

-formalizzare le proposte  per la gestione dell’Associazione;

-dare attuazione alle direttive generali deliberate dall’Assemblea dei soci ;

-elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;

-approvare l’organizzazione di tutti gli eventi e le attività legate alle finalità dell’Associazione come da art.2;

-decidere sull’ammissione dei Soci.

 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

 

All’interno del Consiglio Direttivo vengono attribuiti per elezione i seguenti incarichi:

  • Presidente;
  • Vice Presidente;
  • Tesoriere;
  • Segretario;
  • Consigliere (da uno a un massimo di tre, responsabili dei rapporti esterni e interni all’Università di Bologna)

 

La perdita dell’incarico nel Consiglio Direttivo può avvenire:

  • Per rinuncia, dimissioni:
  • L’estromissione avviene dopo tre assenze consecutive e non giustificate nelle riunioni del Consiglio Direttivo, con ratifica da parte degli altri membri del Consiglio Direttivo con modalità di votazione a maggioranza ( 50% più uno).

 

Nel caso in cui si verifichi uno dei precedenti punti, se si tratta di uno dei componenti elettivi, il nuovo membro sarà eletto tra i Soci ordinari secondo le modalità previste dall’art.8.

 

 

 

Articolo 11.

Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ovvero dal Presidente e svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.

 

 

                                                                     Articolo 12.

                                                                       Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con la metà più uno dei voti.

Funzioni:

1 – Amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea;

2 – Accertare il regolare versamento delle quote associative;

3 – Tenere il bilancio degli eventuali finanziamenti;

4 – Redigere periodiche relazioni sulle entrate/uscite dell’Associazione;

5 – Occuparsi dell’organizzazione finanziaria delle attività dell’Associazione specificate nell’art.2.

La carica di Tesoriere ha durata annuale con mandato rinnovabile.

 

                                                                      Articolo 13.

                                                                       Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con la metà più uno dei voti.

Funzioni:

1 – Conservare gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell’Associazione;

2 – Dà esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;

3 – Compila e firma i verbali delle assemblee;

4 – Esplica le pratiche di un ufficio ed è responsabile dell’archivio dell’Associazione.

La carica di Segretario ha durata di un anno con mandato rinnovabile.

 

                                                                      Articolo 14.

Consiglieri

I Consiglieri dell’Associazione eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri con la metà più uno dei voti sono da un minimo di uno a un massimo di tre:

  • Un responsabile dei rapporti esterni all’Università di Bologna. Si occupa dei contatti con Enti pubblici e privati, in particolare predisponendo le attività di promozione dell’Associazione;
  • Un Responsabile dei rapporti interni all’Università di Bologna. Si occupa dei contatti con studenti e docenti dell’Università di Bologna, coadiuvando il responsabile dei rapporti esterni nell’attività di promozione dell’Associazione.

Le cariche dei Rappresentanti hanno durata di un anno con mandato rinnovabile.      

 

Articolo 15.

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

 

                                                                      Articolo 16.

Fondo comune

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

-beni, immobili e mobili;

-contributi;

-donazioni e lasciti;

-ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali e volontarie degli aderenti da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 17

Gestione finanziaria

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

 

Articolo 18.

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il fondo comune residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

Articolo 19.

Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

 

Articolo 20

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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